XXII - Umberto Laffi, Il trattato fra Sardi ed Efeso degli anni 90 a.C., 2010, pp. 156 con tavole in bianco/nero n.t.
STUDI ELLENISTICI Diretta da Biagio Virgilio. I volumi I - VIII (1984 - 1996) sono stati pubblicati nella collana BIBLIOTECA DI STUDI ANTICHI, presso lo stesso Editore. Dal volume IX (1997) sono pubblicati come collana autonoma
Cm. 18 x 25,5
Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma
Lo studio dei numerosi e vari documenti epigrafici, in greco e in latino, provenienti dall'Asia Minore, è da sempre una delle fonti principali per far luce su tematiche rilevanti del Vicino Oriente antico sia sotto l'aspetto della storia politica, giuridica, amministrativa e culturale, sia per quello che riguarda i rapporti di Roma con le comunità greche della regione. Il nuovo volume che qui si pubblica, sulla base di una lettura approfondita di una massa ingente di documenti (alcuni, di enorme importanza, venuti alla luce ed editi in tempi recentissimi) e di una bibliografia che si fatica a tenere aggiornata, riguarda la stesura di un trattato per risolvere alcune controversie fra due città dell'Asia Minore, Sardi ed Efeso, nel corso del I secolo a.C. Il trattato, introdotto da due epistole del governatore della provincia d'Asia, Quinto Mucio Scevola, costituisce una testimonianza molto interessante di come Roma seppe intervenire
nelle discordie che opponevano le due città greche libere, ricorrendo ai buoni uffici di un personaggio greco e alla mediazione di una città greca neutrale, che suggerì e facilitò un accordo risolutivo diretto fra le parti. Al proconsole interessava che la concordia fosse ristabilita con il mezzo più sicuro e con la prospettiva che durasse il più a lungo possibile. Perciò, invece di ricorrere a un arbitrato, che sarebbe stato il mezzo più semplice, collaudato da una lunga pratica, Quinto Mucio Scevola incoraggiò o comunque consentì l'applicazione di uno strumento giuridico-diplomatico, appunto un trattato, che prevedeva la partecipazione delle parti stesse alla formazione del contenuto precettivo che, come tale, doveva avere un effetto vincolante più duraturo rispetto alla soluzione per sentenza, che non sempre produceva nella pratica l'estinzione della controversia. L'analisi e il commento puntuale condotti sul testo (di cui si offre la trascrizione) dimostrano che il trattato era nel complesso ben concepito e che le disposizioni contenute nelle sue clausole, anche quelle militari, non erano, come molti sostengono, senza senso e avulse dalla possibilità di applicazione.
Sommario:
Introduzione. I. Descrizione dei frammenti A, B, C, D, E. Come i cinque frammenti si rapportano fra di loro; II. I frammenti A + B: titolo del documento. Due epistole di Q. Mucio Scevola, governatore della provincia d'Asia: 1.
Titolatura di Q. Mucio Scevola; 2.
Restituzione della frase iniziale: ton en te philiai krithenton demon te kai ethnon; 3.
All'origine della Lega dei Greci d'Asia : oi en te Asia demoi kai ta ethne e componenti associate; 4.
Demoi e ethne «riconosciuti» en te philiai. Rapporto eleutheria - philia; 5.
Concorsi penteterici in onore di Q. Mucio Scevola. Dopo i genitivi demon te kai ethnon quali participi integrare?; III. Il frammento C: séguito delle epistole di Q. Mucio Scevola. Discordie fra Sardiani ed Efesii. Intervento del governatore: 1.
Come si raccorda il contenuto dei frammenti A + B con il contenuto del frammento C: proposte esegetiche e. g.; 2.
Commento puntuale del frammento C, linn. 6-24; IV. Edizione critica dell'intero documento assemblato (A, B, C, D, E). Traduzione italiana; V. Commento puntuale dei frammenti D + E: trattato fra Sardiani ed Efesii: 1.
Convenzione giudiziaria; 2.
Clausole militari: a. Obbligo reciproco delle comunità contraenti di prendere in consegna e tutelare i beni trasferiti nel proprio territorio in tempo di guerra dai cittadini della comunità partner; b. Clausola di neutralità. Assenza di una clausola di mutua assistenza militare in caso di aggressione; 3.
Clausola compromissoria con la quale le comunità contraenti si obbligano a ricorrere a un arbitrato in caso di future controversie: a. Procedura di nomina della città arbitro; b. Procedura concordata per portare la controversia al giudizio della città arbitro; c. La parte che in caso di controversia si sottrae agli obblighi procedurali previsti è considerata soccombente; d. Validità perpetua del trattato e clausola di modifica; e. Pubblicazione del trattato; f. Data di entrata in vigore del trattato; 4.
Gli ambasciatori delle due comunità; VI. Mancanza della clausola di giuramento; VII. Sardis, VII.1, nr.6 : un frammento della copia del trattato pubblicata a Sardi?; VIII. Perché un trattato? Strumenti politico-diplomatici di cui il governo romano era solito avvalersi per risolvere conflitti che potevano sorgere tra città greche; IX. Singolare ma non inspiegabile un trattato fra città greche d'Asia negli anni 90 a. C.; X. Portata, significato, limiti di applicabilità delle clausole militari contenute nel trattato. Indici analitici:
Fonti: Fonti di tradizione manoscritta; Fonti epigrafiche; Fonti numismatiche.
Nomi: Nomi di persona; Nomi di divinità; Nomi geografici.
Soggetti.
Termini ed espressioni latine e greche esaminate nel testo: Termini ed espressioni latine; Termini ed espressioni greche. Indice delle tavole. Tavole.
Composto in carattere Dante Monotype.
Formato 17,5 x 25. Legatura in brossura pesante con copertina in cartone in tondo Magnani blu con impressioni in oro o legatura in tela con impressioni in oro. Sovraccoperta in cartoncino Vergatona Magnani avorio con stampa a due colori.
Brossura / Paperback: Euro 80.00 Acquista / Buy
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ISBN: 978-88-6227-209-4
ISBN Rilegato: 978-88-6227-211-7
ISSN: 1828-5864
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